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Il "sito" è improntato ad offrire la massima trasparenza e la massima partecipazione di tutti i cittadini nei processi amministrativi.
Nel contempo si presentano parti del territorio di notevole interesse ambientale-architettonico, che unitamente ai prodotti locali ed agli eventi religioso-civili compongono un'interessante attrattiva turistica.
Inoltre, un'ottima qualità dei servizi ed un rilevante patrimonio immobiliare rendono gradevole la vita all'interno del "paese".
IL SINDACO
(Dott. Ernesto Urciuoli)
In Primo Piano
Nuove regole per il rilascio dei certificati a partire dall'1 gennaio 2012.
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ”. Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private “: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445/2000). L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.
Il Consiglio Comunale di Aiello del Sabato con deliberazione n. 04 del 26.01.2010 ha approvato il Piano di Protezione Civile di emergenza ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 e successive modificazioni ed intergrazioni. Lo strumento si compone di 9 Tavole Grafiche oltre la Relazione Illustrativa.
Scarica la Tavola n. 7 "Aree di Attesa".
Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 01.03.2011.
Le misure, riferite all'anno 2011, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D.L.vo n. 504 del 30.12.1992 sono state così determinate:
- Aliquota abitazione principale: 5,00 per mille;
- Aliquota per tutti i tipi di immobili: 7,00 per mille;
- Compresi i terreni agricoli: 7,00 per mille
- Per le aree edificabili vengono stabiliti i seguenti valori di riferimento ai fini I.C.I.:
ovvero, area classificata sullo strumento urbanistico vigente:
B = €/mq. 100,00 /mq ;
C = €/ mq. 80,00/mq ;
A = €/mq. 60,00/mq ;
- di considerare abitazioni principale:
a) Quelle considerate tali ai sensi del D.L.gs. 504/92 , quelle concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado discendenti e ascendenti in linea retta - ESENZIONE;
b) Le pertinenze accluse all’unità immobiliare 1^ casa, ricadenti sulla stessa particella catastale e classificate C02 e C06, con numero max di due unità per singola abitazione- ESENZIONE -
c) Quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - ESENZIONE
d) Quelle possedute e/o utilizzate da disabili all’attività lavorativa, non per sopraggiunti l’imiti di età, ovvero impossibilitati da palese inidoneità (100%) psico/fisica, riconosciuti dalla normativa della Legge 104/92, -MAGGIORE DETRAZIONE;
e) per i cittadini residenti all’estero, con abitazione non locata, si applica l’aliquota abitazione 1^ casa e godono della detrazione di cui all’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/92;
f) non rientrano nell’esclusione gli immobili classificati in Catasto con le seguenti categorie: C01; C03; D; A01; A08; A09;
- Detrazione per l’abitazione principale: € 103,29;
- Detrazione per l’abitazione di cui al punto e) : € 130,00 .-
Avviata dal 22 febbraio 2011 la sperimentazione della S.C.I.A. in ComUnica
La Camera di Commercio di Avellino sperimenta la Segnalazione Certificata di inizio attività nella ComUnica e lo fa con i Comuni di: Aiello del Sabato, Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montemiletto, Montoro Superiore, Solofra, Ospedaletto d’Alpinolo e Pietrastornina.
Si tratta di un progetto di semplificazione iniziato qualche mese fa con la sottoscrizione di una Convenzione “per introdurre l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzioni di interesse condiviso tra Camera e Comuni del territorio”, sottoscritta tra la Camera e una trentina di Comuni della provincia e finalizzata sia a facilitare l’accesso al patrimonio informativo della camera, sia ad individuare tutte le possibili forme di sinergia utili per realizzare una “semplificazione” reale delle procedure che vedono protagoniste le imprese.
Il progetto, di fatto, anticipa gli effetti del D.P.R. 160/2010 emanato per il riordino dello Sportello Unico per le Attività Produttive e vede coinvolte, oltre alla Camera di Avellino, solo pochissime altre camere di commercio d’Italia, tra cui Lecce, Lecco e Verbania.
Sul piano operativo, il Comune diventa l’ulteriore destinatario delle pratiche di Comunicazione Unica (inizio attività, modifica, cessazione, cancellazione) accanto al Registro delle Imprese, all’I.N.A.I.L., all’I.N.P.S. e all’Agenzia delle Entrate, ma anche Ministero del Lavoro e C.P.A..
La Camera e i Comuni coinvolti hanno costituito un Tavolo di lavoro che si riunisce periodicamente e che ha portato all’individuazione delle attività per le quali è utilizzabile la S.C.I.A., e quindi la sperimentazione, e della modulistica da adottare, primo passo per una standardizzazione delle procedure, a tutto vantaggio degli utenti, semplici cittadini o imprese che siano, che si troveranno di fronte a comportamenti condivisi e, perciò, più uniformi.
La procedura prevede che l’impresa la quale deve inviare una S.C.I.A. ad uno dei comuni aderenti alla sperimentazione non debba più recarsi fisicamente allo sportello, ma lo faccia telematicamente e con sottoscrizione digitale, per il tramite del Registro delle Imprese attraverso il seguente sito: http://starweb.infocamere.it
La pratica, una volta passata per la Camera, transita sulla casella di posta elettronica certificata segnalata dal comune, dal momento della ricezione il comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli, ma intanto l’impresa viene iscritta nel Registro delle Imprese e legittimamente inizia l’attività.
Nel caso in cui il comune, nell’esercizio del suo controllo, riscontrasse un impedimento, lo comunica mediante P.E.C., dando il relativo esito all’impresa e/o all’intermediario che ha inviato la pratica, nonché al Registro delle Imprese, che adotterà gli ulteriori provvedimenti.
Questo nuovo strumento, realizzato con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese e degli operatori del settore, con evidenti vantaggi in termini di riduzione dei costi e dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi, è operativo dal 22 febbraio 2011; da tale data, infatti, l’unica modalità per avviare e cessare un esercizio di vicinato (o presentare le diverse variazioni) o per avviare una delle attività per le quali è possibile inoltrare una S.C.I.A. al Comune di Aiello del Sabato è quella telematica con la S.C.I.A. integrata nella “Comunicazione Unica”.
Dalla medesima data, non è più consentita la presentazione in modalità cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Scarica qui le attività soggette a S.C.I.A.
Scarica qui la modulistica adottata per la sperimentazione
Scarica qui la Guida Operativa
Notiziario
Comune di Aiello del Sabato
Via Mancini, 48 - CAP 83020 (AV)
Centralino: 0825/666041 - Fax: 0825/666559 - info@comune.aiellodelsabato.av.it









